GLOSSARIO ASSICURATIVO


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E’ un istituto creato allo scopo di provvedere ad indennizzare i danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste successivamente. Il Fondo si avvale per la liquidazione dei danni di Imprese di Assicurazione designate per territorio. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per i danni alla persona. In caso di sinistri provocati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose. Nell’ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo interviene anche per i danni alle cose con una franchigia assoluta della misura di 500 Euro). Tutti i risarcimenti non possono comunque superare i massimali minimi previsti dalla legge al momento del sinistro.
Sono il principale strumento di previdenza integrativa aziendale o collettiva; hanno lo scopo di offrire ad una collettività di lavoratori (dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative sotto forma di rendite vitalizie alternative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. Possono essere aperti o chiusi. I primi sono promossi da intermediari finanziari autorizzati (assicurazioni, banche, SIM o società di gestione del risparmio) e sono accessibili a qualsiasi lavoratore. I secondi sono promossi da federazioni di imprese, aziende, sindacati, e sono esclusivamente riservati ai lavoratori che ne fanno parte. Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è tuttavia possibile, per il lavoratore iscritto al fondo chiuso, trasferirsi ad un fondo aperto o a una forma pensionistica individuale.
Clausola contrattuale che limita la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno determinata in valore assoluto rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia è espressa in cifra fissa o in percentuale e si applica sulla somma assicurata , il suo ammontare è pertanto stabilito a priori. Es.: ipotizziamo di avere una somma assicurata di Euro 10.000 e di avere subito un danno quantificato in Euro 5000; se la franchigia è espressa in percentuale ad es. 10%, questa si applicherà sulla somma assicurata e quindi dalla liquidazione del danno verranno dedotti Euro 1000 ( somma liquidata: 5.000 - franchigia 1.000 = 4.000 ); se invece la franchigia è espressa in una somma fissa ad es. Euro 100, questa somma verrà dedotta dalla liquidazione finale ( somma liquidata: 5.000 - franchigia 100 = 4.900 ).
Se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia stabilita dall’assicuratore quest’ultimo non corrisponderà alcun indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizzerà senza tener conto della franchigia.
Impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio.
Comunicazione che l’assicurato deve dare all’assicuratore ( la Direzione della Compagnia o l’Agente ) informandolo dell’accadimento di un sinistro. La comunicazione, di norma, deve essere fatta entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza o dalla data in cui l’assicurato ha avuto la possibilità di effettuarla.
E’ il versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per ogni giorno di inabilità temporanea conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.
Il periodo di differimento è l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento della stipulazione di una polizza vita ed il momento in cui l’assicuratore paga il capitale o inizia a corrispondere la rendita.
In un contratto di assicurazione, si ha diminuzione del rischio quando avvengono mutamenti dell’oggetto dell’assicurazione che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso o che riducono la quantità del possibile danno ( es. eliminazione di sostanze infiammabili nel deposito o diminuzione della quantità delle merci stoccate a magazzino ). Quando l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio può decidere se ridurre proporzionalmente il premio o recedere dal contratto; l’effetto di questa decisione avrà efficacia dalla prima scadenza successiva alla comunicazione
I contratti di assicurazione, di norma, prevedono il tacito rinnovo alla scadenza. Il contraente o l’assicuratore che non vogliono rinnovare il contratto alla scadenza, devono dare la disdetta allo stesso. Il termine di preavviso entro il quale deve obbligatoriamente essere inviata la comunicazione è stabilito nel contratto. La forma della disdetta è importante per la sua efficacia ( es. raccomandata, fax... ).
E’ il documento rilasciato dall’assicuratore contenente il nome della impresa di assicurazione, l’indicazione del numero di targa del veicolo o del numero di telaio del ciclomotore e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo assicurato: consente l’accertamento dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione da parte delle autorità competenti, nonché l’identificazione dell’Impresa di Assicurazione da parte dei terzi danneggiati.
Contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti dal verificarsi di un evento prestabilito. Il contratto di assicurazione è il documento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore il rischio al quale egli è esposto.
Persona fisica o giuridica rimasta danneggiata dal sinistro, diversa dall'assicurato.
Nella polizza caso vita, la clausola di controassicurazione consente la restituzione dei premi pagati nel caso in cui l’assicurato muoia durante il periodo di differimento.
Spesa necessaria per sostituire o riparare al momento del sinistro le cose assicurate con altre uguali oppure equivalenti per utilizzo e qualità
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare le spese sostenute dall’assicurato in conseguenza di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia o infortunio, oppure in conseguenza di visite specialistiche o esami diagnostici, oppure a garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad una malattia dalla quale derivi un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea a svolgere un’attività lavorativa.
Contratto di assicurazione per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo, contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante.
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare: l’attività professionale, la proprietà di un fabbricato, la responsabilità del datore di lavoro, la responsabilità per l’inquinamento, la responsabilità della commercializzazione dei prodotti etc...
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i danni che dovessero riguardare un particolare mezzo di trasporto (nave, aereo, treno) o le merci trasportate su di esso. La garanzia che riguarda i danni relativi al mezzo di trasporto si chiama “assicurazione corpi”; la garanzia che riguarda i danni relativi alla merce si chiama “assicurazione merci trasportate”. L’assicurazione trasporti può anche coprire le responsabilità connesse al trasporto: ad esempio, r.c. del vettore terrestre per danni alle merci trasportate su autocarro, r.c. veicoli marittimi.
Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (ad esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Le assicurazioni sulla vita hanno le seguenti tipologie: polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a mettere a disposizione dell’assicurato un’assistenza nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito (guasto dell’auto, infortunio all’estero, ecc.). L’assistenza può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro.
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento emesso dall'Impresa Assicuratrice, i cui dati consentono di ricostruire la sinistrosità dell'assicurato. Esso contiene, tra l’altro, l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la clausola bonus-malus, la classe di merito di provenienza e la classe di assegnazione. Il documento viene consegnato all’assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione.
Atto, fine a sé stesso, compiuto allo scopo di danneggiare o distruggere un oggetto.

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